Con provvedimento dello scorso 13 aprile 2018 la Suprema Corte Tedesca ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE, per chiarire se sia o meno in conflitto con l’indicazione geografica protetta “Aceto Balsamico di Modena” la vendita di aceti e condimenti anche aromatizzati alla frutta con il nome di “Deutscher Balsamico”.
La rimessione, che da più parti è stata salutata come una vittoria per il Consorzio, è in realtà solo il primo passo di una battaglia legale ancora lunga, che passerà per il pronunciamento pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e terminerà con la sentenza definitiva della Suprema Corte Tedesca.
Il risultato è comunque importante in quanto evidenzia il cambio di prospettiva della Suprema Corte tedesca rispetto ai giudici d’appello che l’hanno preceduta, che non solo hanno rigettato le domande del Consorzio, ma non hanno nemmeno ammesso la pregiudiziale europea che ora dovrà essere invece svolta.
Questo il quesito sottoposto alla Corte:
“La protezione dell’indicazione “Aceto Balsamico di Modena si estende o meno all’uso dei singoli componenti non geografici del nome (‘Aceto’, ‘Balsamico’, ‘Aceto Balsamico’)?
Difficile ora il compito della Corte UE, che si trova a dover stabilire un principio di tutela “parcellizzata” ai singoli componenti di una D.O. che potrebbe risultare troppo estesa (anche “aceto” è infatti una componente significativa della I.G.P. modenese ma è sicuro che la stessa dicitura non sia appannaggio esclusivo del consorzio) ovvero troppo limitata (dal canto suo “balsamico” è un semplice aggettivo descrittivo, ma è evidente che lo stesso è genericamente, ragionare diversamente potrebbe addirittura a portare ad immaginare la legittimità della produzione di un vino particolarmente amaro sotto la dicitura “Amarone” sfruttando il portato descrittivo della nomenclatura adottata).
Probabilmente la Corte dovrà riconoscere far leva su criteri quali la autonoma capacità identificativa dei singoli componenti e l’univoca connessione degli stessi con la D.O. in tesi evocata.
Quello che può fare il giudice europeo è quindi stabilire un principio (poco rilevante nel caso, sia che questo sia “la protezione delle I.G. si estende ai suoi singoli componenti non geografici”, sia che questo sia “la protezione delle I.G. non si estende ai singoli componenti non geografici”), quello che conta è ciò che verrà dopo, ovvero, rispettivamente: “salvo che questi [ad esempio] non siano univocamente riconducibili alla D.O. o comunque il loro utilizzo non possa trarre in inganno il consumatore medio” oppure “salvo che questi [ad esempio] siano univocamente riconducibili alla D.O. o comunque il loro utilizzo non possa trarre in inganno il consumatore medio”.
Il vero dubbio quindi non è sul principio che esprimerà la Corte, ma sull’ampiezza dei limiti su quel principio.
Da questo punto di vista se è possibile prevedere una esclusione della “riserva” di tutela in favore della I.G.P. modenese sulla parola “aceto” (che del resto è anche denominazione comune di alimento e/o di liquido di copertura ai sensi del Reg. UE 1169/2011 ed è registrata come marchio in ben 207 occorrenze solamente in italia), ed è allo stesso modo prevedibile che la Corte riconoscerà tutela in favore del Consorzio della combinazione di parole “aceto balsamico” (che difficilmente può essere ricondotta ad un prodotto diverso da quello tipico di Modena), non altrettanto facile è fare una previsione sull’uso della sola parola “balsamico” per un condimento alimentare.
Sul punto, poi, la Corte non potrà non tener conto del fatto che il produttore tedesco utilizzi la parola “balsamico” in italiano su un’etichetta per il resto presentata in lingua tedesca, circostanza che fa certo propendere per la tesi consortile e che svela, in certa misura, l’intenzione di evocazione del produttore.
Stante il tempo trascorso dalla rimessione è comunque probabile che non manchi molto alla decisione della Corte di Giustizia UE, che si auspica assecondi, entro certi limiti, la ricostruzione del Consorzio, sarà interessante proprio verificare questi limiti.
Avv. Riccardo Berti