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Adozione del registro telematico nel settore vitivinicolo: quali sono le nuove tempistiche per adeguarsi alla normativa.

Adozione del registro telematico nel settore vitivinicolo: quali sono le nuove tempistiche per adeguarsi alla normativa.

Con il decreto 293 del 20 Marzo 2015 il ministero ha dettato le disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo.

I tempi fissati dal decreto per l’adozione del registro telematico erano stati individuati in due fasi:
– A decorrere dal 1° agosto 2015 gli operatori hanno facoltà di tenere esclusivamente il Registro telematico.
– A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli operatori tengono esclusivamente il Registro telematico.

Tali tempistiche non sono state rispettate per problemi legati alla “traduzione” in linguaggio informatico della mole spropositata di regolamenti, leggi, decreti, circolari interpretative e norme specifiche dei singoli disciplinari.

In ogni caso il lavoro è stato portato avanti dagli uffici del ministero in collaborazione con “Assosoftware” (l’associazione delle imprese che producono software gestionale) e 40 aziende campione distribuite sul territorio nazionale che hanno manifestato la disponibilità a testare lo sviluppo del software il quale risulterebbe essere in buono stato di avanzamento.

Ad oggi le tempistiche di attuazione dovrebbero essere le seguenti:

– Gennaio 2016: apertura dell’ambiente di prova per le imprese vitivinicole di dimensioni rilevanti per avviare la fase di sperimentazione effettiva. Tale passaggio dovrebbe evidenziare la funzionalità della procedura o le eventuali criticità da risolvere nell’arco di breve tempo (marzo 2016).

– Marzo 2016: apertura dell’ambiente di prova per tutte le imprese, che potranno aderire volontariamente a questa fase richiedendo le credenziali di accesso al SIAN.

– Novembre 2016: partenza effettiva e obbligatoria per tutti del nuovo meccanismo di tenuta dei registri.

I registri si potranno tenere in 2 differenti modalità:

1. Immissione diretta dei dati tramite apposito portale predisposto da SIAN similmente a quanto avviene per il “portale dell’olio”. L’interfaccia operativa dovrebbe essere più semplice ed intuitiva di quella del sopracitato “portale dell’olio”.

2. Trasmissione dei dati “mediata” da un software gestionale in possesso della singola azienda ed in grado di “dialogare” in modalità asincrona con il sito del ministero (a scadenze prestabilite il programma effettuerà la trasmissione dei dati immessi dall’operatore).
Questa modalità potrebbe aiutare maggiormente le imprese che già utilizzano software che aggiornano automaticamente i registri al momento della emissione di bolla e fattura di vendita, immettendo anche i dati relativi alle operazioni di cantina (tagli, campionamenti, travasi).

È chiaro che i software dovranno essere aggiornati in modo da poter dialogare con il sito SIAN.

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Pubblicato in Approfondimenti
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