Artis Template

Menu
  • Home
  • Ambiti
  • Approfondimenti
  • Eventi
  • Team
  • Privacy
  • Contatti

Artis Template

  • Home
  • Ambiti
  • Approfondimenti
  • Eventi
  • Team
  • Privacy
  • Contatti
AL logo leafs  Approfondimenti

Nato il marchio "Prodotto di Montagna"

Nato il marchio "Prodotto di Montagna"

Lunedì 26 febbraio è stato presentato a Sondrio dal Ministro Maurizio Martina il marchio identificativo del regime di qualità 'prodotto di montagna'.

Il logo, realizzato dal Mipaaf, è verde con una montagna stilizzata e potrà essere utilizzato sui prodotti previsti dal regime di qualità. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», infatti, è utilizzata per le materie prime che provengono essenzialmente da zone montane e nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna.

"Prodotto di montagna” è una indicazione facoltativa di qualità, istituita dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per migliorare la commercializzazione dei prodotti della montagna e comunicare ai consumatori la provenienza e le caratteristiche di questi prodotti.

L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” è utilizzata unicamente per identificare i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato UE per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive regioni.

L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” può essere applicata ai prodotti:

- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone (es. uova, latte, ecc.)
- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone (es. carni, ecc.)
- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
- dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna
- di origine vegetale, unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna.

Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 disciplina le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” e la concessione delle deroghe per alcune operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna.

Gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” devono conformarsi alle disposizioni del citato Decreto ministeriale e inviare una comunicazione, entro trenta giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna, utilizzando uno dei seguenti modelli:

Modello A (da inviare alla Regione, in caso di comunicazione semplice) - in allegato
Modello B (da inviare alla Regione e al MIPAAF, in caso di comunicazione con deroga) - in allegato

 

DATI RAPPORTO MONTAGNA 2017

Valore agricoltura montana in Italia: 9,1 miliardi di euro di cui 6,7 miliardi Appennini e 2,4 miliardi Alpi
Occupati 2011-2016 nelle province alpine: +10%
(dati della Fondazione Montagne Italia)

 

 

Fonte: Regione Veneto, Mipaaf

Tweet
Pubblicato in Approfondimenti
Etichettato sotto
  • marchi
  • etichettatura
  • Mipaaf
Download allegati:
  • modello_A_IF_prodotto_montagna_rev00.doc (1169 Scaricamenti)
  • modello_B_IF_prodotto_montagna_rev00.doc (1110 Scaricamenti)

Articoli correlati (da tag)

  • Novità in vista per l'etichettatura alimentare in Cina: la revisione dello standard GB 7718/11
  • Il Ministero interviene sul tema dell'e-commerce di prodotti biologici
  • Consorzio Sigillo Italiano

Agrilegal

info@agrilegal.it
haccp@agrilegal.it
legale@agrilegal.it

P.I.: 04094210236

Mappa

LinkedIn

LinkediAgrilegal

Newsletter

© 2025 Website by HUB3

info@agrilegal.it | +39 327 6328052 | PI 04368220234