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Sorbato di calcio negli alimenti: divieto d'uso

Sorbato di calcio negli alimenti: divieto d'uso

Dal 12 agosto 2018 sarà vietato l’utilizzo del sorbato di calcio (E 203) in cinquantanove prodotti alimentari e in due categorie di additivi alimentari. Questo in sintesi è quanto prevede il Regolamento UE n. 2018/98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 23 gennaio scorso. 

Il 30 giugno 2015 l'Autorità (EFSA) ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione dell'acido sorbico (E 200), del sorbato di potassio (E 202) e del sorbato di calcio (E 203) come additivi alimentari.

Nel parere è stata constatata una mancanza di dati sulla genotossicità del sorbato di calcio.

Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del sorbato di calcio come additivo alimentare e ha concluso che esso dovrebbe essere escluso dalla dose giornaliera ammissibile (DGA) di gruppo, definita per l'acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202).

Secondo il parere, è necessario effettuare studi sulla genotossicità del sorbato di calcio per esaminare l'inclusione del sorbato di calcio in tale DGA di gruppo.

Il regolamento si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2018.

Ecco le categoria di alimenti e additivi interessati (in allegato al Regolamento):

- nei prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione;

- nei prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente;

- nel formaggio non stagionato;

- nel formaggio stagionato;

- nel formaggio ottenuto dal siero di latte

- nel formaggio fuso;

- nei prodotti caseari;

- nei prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande;

- nelle altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare ed emulsioni liquide;

- negli ortofrutticoli freschi interi;

- negli ortofrutticoli essiccati;

- negli ortofrutticoli sottaceto, sott’olio o in salamoia;

- nelle preparazioni della frutta e degli ortaggi;

- nella confettura extra e nella gelatina extra;

- nelle confetture, nelle gelatine e nelle marmellate di frutta e nella crema di marroni;

- nelle altre creme da spalmare analoghe a base di frutta ed ortaggi;

- nei prodotti trasformati a base di patate;

- negli altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito;

- nelle gomme da masticare (chewing-gum);

- nelle decorazioni, nei ricoperture e nei ripieni;

- nei gnocchi di patate;

- nei ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi);

- nelle pastelle;

- nei cereali precotti o trasformati;

- nel pane e nei panini;

- nei prodotti da forno fini;

- nei prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico;

- nei prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico;

- negli involucri e rivestimenti e decorazioni per carni;

- nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati, compresi i molluschi e i crostacei;

- le uova di pesce;

- le uova e gli ovoprodotti trasformati;

- gli edulcoranti da tavola in forma liquida;

- i condimenti;

- la senape;

- le zuppe, le minestre e i brodi;

- le salse;

- le insalate e nella pasta da spalmare a base di aromi;

- nei prodotti a base di proteine;

- negli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;

- negli alimenti dietetici contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o un pasto (l’intera alimentazione quotidiana o parte di essa);

- nei succhi di frutta e nei succhi di ortaggi;

- nei nettari di frutta, nei nettari di ortaggi e nei prodotti analoghi;

- nelle bevande aromatizzate;

- nella birra e nelle bevande a base di malto;

- nel vino, negli altri prodotti e nelle bevande analoghe analcoliche;

- nel sidro e nel sidro di pere;

- nel vino di frutta e nel made wine;

- nell’idromele;

- nei vini aromatizzati;

- nelle bevande aromatizzate a base di vino;

- nei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

- nelle altre bevande alcoliche, comprese le miscele di bevande alcoliche e analcoliche e le bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %;

- negli snack a base di patate, di cereali, di farina o di amido;

- nella frutta a guscio trasformata;

- nei dessert;

- negli integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, nelle compresse e simili;

- negli integratori alimentari in forma liquida.

Categorie di additivi alimentari.

- gli additivi alimentari diversi dai supporti negli additivi alimentari;

- gli additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari.

 

In allegato è scaricabile il Regolamento.

 

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Pubblicato in Approfondimenti
Etichettato sotto
  • regolamento
  • legislazione
  • alimenti
Download allegati:
  • Regolamento_UE_2018_98.pdf (1543 Scaricamenti)

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