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Regolamento di esecuzione della Commissione sull'indicazione volontaria dell'origine o del luogo di provenienza degli alimenti. Featured

Regolamento di esecuzione della Commissione sull'indicazione volontaria dell'origine o del luogo di provenienza degli alimenti.

Con l'inizio del 2018, è stata pubblicata la bozza del regolamento di esecuzione della Commissione Europea che stabilisce le regole per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, sulle indicazioni volontarie del paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente principale di un alimento.

Il regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 1308/2013, n. 110/2008 o n. 251/2014 o protette a norma di accordi internazionali, né ai marchi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2436.

Il paese di origine o di provenienza di un ingrediente primario che non sia lo stesso del paese di provenienza del prodotto alimentare dovrà essere indicato:

(a) con riferimento a una delle seguenti aree geografiche:

(i) "UE", "non UE" o "UE e non UE";
(ii) Regione o altra area geografica all'interno di più Stati membri o nei paesi terzi, come definiti dal diritto pubblico internazionale o intesi dai consumatori medi normalmente informati;
(iii) Zona di pesca della FAO, mare o corpo di acqua dolce, come definiti dal diritto internazionale o intesi dai consumatori medi normalmente informati;
(iv) Stato(i) membro(i) o paese(i) terzo(i);
(v) Regione, o qualsiasi altra area geografica all'interno di uno Stato Membro o all'interno di un paese terzo, conosciute dai consumatori medi normalmente informati;
(vi) il paese di origine o il luogo di provenienza in conformità con le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili per l'ingrediente(i) principale(i) in quanto tale.

(b) mediante una dichiarazione:
"(nome dell'ingrediente principale) non proviene da (il paese di origine o il luogo di provenienza del cibo)" o una dicitura simile.

Le dimensioni dei caratteri di queste informazioni in etichetta sono le stesse stabilite dal Reg. 1169/2011.

Il regolamento entrerà in vigore a partire dal terzo giorno di pubblicazione sulla Official Journal of the European Union e sarà comunque applicabile dal 1 aprile 2019.

Importante: entro il 1 febbraio è possibile partecipare alla consultazione pubblica sull'atto esecutivo che la Commissione UE ha lanciato andando a questo indirizzo link previa semplice registrazione.

In allegato, scaricabile, la bozza del Regolamento.

 

 

 

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Published in Approfondimenti
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  • regolamento
  • alimenti
  • tracciabilita
  • diritto
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