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Stabilimento di produzione: obbligo in etichetta

Stabilimento di produzione: obbligo in etichetta

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 15 settembre in via definitiva il decreto legislativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.

Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio.

L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare.

L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Il testo approvato prevede che l’indirizzo dello stabilimento potrà venire omesso quando:

– la citazione della località, o della frazione, è sufficiente a identificare l’impianto;

– la sede dello stabilimento è compresa nel marchio, ovvero quando coincide con quella dell’operatore responsabile;

– la confezione riporta un marchio di identificazione o un bollo sanitario.

La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF).

 

Fonte: Mipaaf

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Published in Approfondimenti
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  • diritto
  • etichettatura

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